Il sistema previdenziale della CNPADC
– Le forme di tutela previdenziale per i commercialisti
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La tutela previdenziale dei dottori commercialisti liberi professionisti è gestita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), che si alimenta con tre tipi di contribuzione:
1) Contributo soggettivo. Si tratta del contributo annuale calcolato in percentuale variabile da un minimo del 12% a un massimo del 100% sul reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente, così come evidenziato dalla relativa dichiarazione fiscale sulla quota di reddito prodotto nell’anno precedente dalla Società tra Professionisti quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Le percentuali si applicano fino a un reddito massimo pari a 177.650 euro rivalutato annualmente (175.700 euro per il 2019). È previsto un contributo minimo pari a 2.685 euro rivalutato annualmente (2.655 euro per il 2019).
2) Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti). Gli iscritti devono applicare una maggiorazione del 4% sui corrispettivi assoggettati ad Iva e versarne annualmente l’importo alla Cassa, indipendentemente dall’effettiva riscossione. È dovuto un contributo minimo (pari a 806 euro per il 2020) determinato applicando il 4% a un volume di affari pari a 7,5 volte il contributo soggettivo minimo dovuto nello stesso anno.
3) Contributo di maternità. Gli iscritti devono versare un contributo di maternità a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del D.lgs. n. 151/2001, in misura fissa, stabilita annualmente: il contributo, di importo pari a 75 euro, è ancora in via di definizione per il 2020.
Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi:
1) Pensione di vecchiaia. È riconosciuta agli iscritti con anzianità contributiva nella Cassa antecedente all’1 gennaio 2004. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono maturati alternativamente i requisiti: 68 anni di età con almeno 33 anni di anzianità contributiva, oppure 70 anni di età con almeno 25 anni di anzianità contributiva. Coloro che cessano l’iscrizione alla Cassa dopo 33 o 25 anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per mancanza del requisito anagrafico e non chiedano la restituzione dei contributi, raggiungono il diritto a pensione al compimento, rispettivamente, dei 68 e 70 anni di età. Sono previste due possibilità di accesso per gli iscritti con anzianità contributiva antecedente all’1 gennaio 2004: con almeno 38 anni di contribuzione e 61 anni di età, oppure con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età. I requisiti sono ridotti a 58 anni di età e 35 di contribuzione per gli iscritti che abbiano un’invalidità permanente di almeno il 50% certificata, subordinatamente alla cancellazione dall’Albo professionale. L’anzianità contributiva è data dal totale di tutti i contributi versati nell’arco dell’intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l’anzianità contributiva va suddivisa in 3 quote: quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati sino al 31 dicembre 2001 (criterio di calcolo retributivo); quota B, costituita dai contributi versati dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (criterio di calcolo retributivo); quota C, costituita dai contributi versati dall’1 gennaio 2004 in poi (criterio di calcolo contributivo). Il montante versato verrà poi rivalutato, applicando il coefficiente dal 4,2 al 5,8 in base all’età di pensionamento.
PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione pensionistica sulla base del montante contributivo.
CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica adeguata solo se il montante contributivo è stato alimentato per il suo massimo periodo.
2) Pensione di invalidità. Spetta a qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio o che abbiano presentato la domanda di iscrizione anteriormente al compimento del trentaseiesimo anno di età e all’infortunio). È richiesta riduzione della capacità allo svolgimento dell’attività professionale pari almeno a due terzi (66,67%). La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l’inabilità e non può essere comunque inferiore al 70% dell’importo della pensione minima vigente nell’anno di decorrenza della pensione.
PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica per invalidità superiori al 67%.
CRITICITA’: La Cassa non garantisce un’erogazione economica per invalidità inferiori al 67%.
3) Pensione di inabilità. Viene riconosciuta agli iscritti che abbiano un’incapacità totale e permanente al lavoro a causa di malattia o infortunio che siano sopravvenuti all’iscrizione. Nel caso in cui sia causata da malattia, la pensione è riconosciuta agli iscritti con almeno 10 anni di contribuzione o per i quali l’iscrizione sia in atto in modo continuativo da una prima del compimento dei 36 anni e la domanda di iscrizione sia stata presentata prima del verificarsi dell’evento. Nel caso l’inabilità sia causata da infortunio, la pensione è riconosciuta a coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione in data precedente al verificarsi dell’evento.
PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica in caso di inabilità.
CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica comunque inadeguata rispetto alle aspettative di vita dopo l’inabilità.
4) Pensione ai superstiti. Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato, quella indiretta spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione (almeno 5 anni per gli iscritti dopo l’1 gennaio 2004). I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.
PUNTO DI FORZA: La Cassa garantisce un’erogazione economica ai familiari diretti in caso di premorienza del lavoratore.
CRITICITA’: La Cassa garantisce un’erogazione economica sempre insufficiente rispetto alle aspettative di vita e in caso di cumulo la somma economica può anche azzerarsi, diminuendo così la qualità della vita dei familiari superstiti.
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